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Modifiche al TU sicurezza sul lavoro e associazioni di volontariato

Con la Legge 215/21 è stato convertito in legge il “decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Tra le misure normative convertite vi sono profonde modifiche al D.lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono incidere anche sulle organizzazioni di volontariato e in particolare quelle associazioni che hanno al proprio interno lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.

Ma quali sono le novità rilevanti.

La legge 215/21 modifica l’art. 13 del D.lgs 81/08 ampliando i soggetti titolati ad esercitare il potere di vigilanza negli ambienti di lavoro in materia di salute e sicurezza e devolvendo i poteri oltre che alle ASL (o ATS) anche all’ Ispettorato Nazionale del Lavoro che lo esercita attraverso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro presenti in ogni provincia.

La modifica all’art. 14 del D.Lgs 81/08 modifica il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale allorquando in sede ispettiva i funzionari dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro  riscontrano almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonchè, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

L’allegato I individua fattispecie specifiche per cui è possibile intercorrere nella sospensione della attività imprenditoriale e si focalizza su rischi specifici come ad esempio il rischio di caduta dall’alto, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la mancata elaborazione del piano di emergenza, ma anche la mancata formazione e addestramento del personale dipendente e la omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi si sicurezza, di segnalazione o di controllo.

E’ opportuno e necessario rilevare due aspetti fondamentali:

la previsione normativa interviene esclusivamente in presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati e/o lavoratori autonomi;

La previsione normativa riguarda i soli committenti che operano in qualità di “imprenditori”, e quindi ne sono esclusi gli enti del terzo settore ad eccezione di quelli che svolgono, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale e le cooperative sociali che sono individuate tra quei soggetti che svolgono comunque un’attività imprenditoriale.

Inoltre per quanto riguarda la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro dei lavoratori autonomi va ulteriormente ricordato, che così come indicato dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota dell’ 01/03/2022, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i volontari che ricevono un rimborso spese per le loro attività, salvo che non si determini in sede ispettiva una approfondita verifica in ordine alla conformità dell’attività del volontario ed alla eventuale esatta qualificazione del rapporto di lavoro (ad es. è il caso in cui attraverso l’erogazione del rimborso spesa si cerca di eludere una paga per una prestazione lavorativa).

Viene inoltre modificato l’art. 18 del D.Lgs 81/08 che prevede a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (e questo coinvolge tutte le odv che hanno lavoratori subordinati) l’obbligo di individuare un preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Il preposto avrà il compito di:

  1. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In  caso  di  mancata  attuazione  delle  disposizioni  impartite  o  di  persistenza  della  inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  2. b) verificare affinché  soltanto  i  lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  accedano  alle  zone  che  li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

  1. g) frequentare appositi corsi di formazione.

La modifica all’art. 37 del D.lgs 81/08 prevede una formazione specifica oltre che per i lavoratori anche per i datori di lavoro (presidenti/governatori delle associazioni). In particolare viene rinviato per i contenuti dei percorsi formativi di tali figure ad un accordo stato regioni che dovrà essere pubblicato entro giugno 2022.

Conclusioni

In conclusione possiamo dire che sono tre gli aspetti salienti delle modifiche normative introdotte al D.Lgs 81/08:

  • Il legislatore ha ritenuto necessario riassettare il sistema della sospensione dell’attività imprenditoriale da un lato riducendo la percentuale dei lavoratori irregolari dal 20% al 10% e dall’altro prevedendo la sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come abbiamo già detto questa misura sanzionatoria non sembrerebbe trovare applicazioni nelle odv a meno che queste non svolgano,anche in via marginale, un’attività d’impresa.  Di contro però il disposto legislativo ed in particolare l’allegato I che abbiamo riportato deve rappresentare uno stimolo all’interno della ODV affinchè ponga in essere quelle azioni necessarie alla riduzione di quelle che sono considerate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra queste ricordiamo l’ elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la costituzione del servizio di prevenzione e protezione (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) , ma anche la formazione e addestramento del personale dipendente e la vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi si sicurezza, di segnalazione o di controllo.
  • Inoltre è stato posto un particolare accento sugli aspetti relativi alla vigilanza delle attività lavorative svolte da lavoratori subordinati (non volontari) in sedi diverse da quelle istituzionali dell’associazioni e per le quali è stata prevista appunto l’obbligatorietà della nomina di un preposto che effettui le attività di vigilanza.
  • Infine l’ulteriore aspetto di particolare rilievo è rappresentato dalla formazione che è stata estesa anche al datore di lavoro e che di fatto è diventata elemento nodale nella gestione della sicurezza.

Come già più volte anticipatovi tali obblighi ricadono per quelle associazioni che hanno al proprio interno lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Nulla è invece cambiato circa la posizione del volontario a cui si applicano le norme dei lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del D.Lgs 81/08 ed in particolare che utilizzino attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformi alle norme e che relativamente ai rischi propri delle attività svolte, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando altri obblighi in materia previsti da norme speciali.

Se è chiaro l’obbligo per il volontario di usare attrezzature e DPI conformi alla norma, più nebulosa invece appare l’indicazione di poter beneficiare di sorveglianza sanitaria e formazione.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n.7/2013, riferito all’edilizia, afferma che il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria e la formazione, a meno che non siano previste da norme specifiche o siano richieste dal committente che intende affidare l’esecuzione di un’attività.

Nel caso della formazione, l’obbligo ci sarebbe, ad esempio:

  • se ci fosse una legge regionale sul trasporto sanitario che preveda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
  • se il volontario utilizzi attrezzature speciali, come carrelli elevatori, gru, ecc.;
  • se l’associazione, nello svolgere attività in convenzione con ente pubblico o privato, abbia sottoscritto un atto in cui sia espressamente prevista la formazione in materia di sicurezza.

La casistica, non esaustiva, si può estendere alla sorveglianza sanitaria.

È possibile concordare le modalità di attuazione delle misure di tutela, tramite accordo tra le OdV e i volontari.

Per qualsiasi ulteriore informazione ed approfondimenti potete inviare una mail a info@volontariamentesicuri.it

 

Geom. Nicola De Rosa